Pubblicato il Flash “Le nuove norme sul lavoro accessorio”

 

Durante l’iter parlamentare di conversione in legge del DL 50/2017 (contenente la manovrina di aggiustamento dei conti pubblici per il 2017) è stata aggiunta una disposizione che detta nuove e più stringenti regole relative al lavoro occasionale accessorio abrogato dal Governo lo scorso marzo. Il Flash “Le nuove norme sul lavoro accessorio”, pubblicato oggi, descrive le caratteristiche della nuova disciplina (settori di attività e soggetti ammessi, vincoli sul monte ore annuo, limiti dei compensi e forma e canali di distribuzione), confrontandole con quelle della normativa preesistente, e fornisce alcune considerazioni valutative.

 

Dall’analisi delle disposizioni approvate, si può concludere – secondo il Flash – che la normativa sul lavoro occasionale accessorio cambierebbe in modo significativo, sanando parte di quelle anomalie che avevano portato all’abolizione dei voucher (sostanziale assenza di limitazioni alle attività remunerabili e alla tipologia di committenza) e che rendevano questo strumento diverso da quelli simili adottati in altri paesi europei. In particolare, da un lato, risultano circoscritte le attività praticabili e i lavoratori impiegabili; dall’altro lato, la presenza di tetti annuali sui compensi pagabili e percepibili e di un massimale annuale di ore lavorabili dal prestatore per il singolo committente restituisce carattere di occasionalità e accessorietà a questa tipologia di lavoro.

 

Rimangono, tuttavia, alcuni elementi di criticità. In primo luogo, a differenza di quanto accade per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa e le Amministrazioni pubbliche, per gli altri committenti manca una indicazione esplicita delle attività accessorie occasionali che possono rientrare nel “Contratto di prestazione occasionale”; i limiti annui ai compensi e alle ore lavorate, che indirettamente definiscono l’occasionalità e l’accessorietà della prestazione, potrebbero in futuro essere più facilmente allentati per ricomprendere altre attività. In secondo luogo, la normativa non esclude, come avviene invece in altri paesi europei, che il prestatore di attività (ad esempio, giovani con meno di 25 anni o pensionati) possa essere impiegato in attività con un certo grado di rischiosità sebbene in settori non particolarmente a rischio. In altri paesi europei si ovvia a questa possibilità mediante specifiche disposizioni normative. In terzo luogo, non è chiara la ratio sottostante la scelta di un minimo retributivo orario differente a seconda della tipologia di committente (10 euro per i committenti persone fisiche non esercenti attività di impresa/commercio e 9 euro per gli altri). In quarto luogo, la possibilità concessa al committente di revocare la prestazione, ossia di comunicare all’Inps, entro tre giorni da quello programmato per lo svolgimento della prestazione, che essa non ha avuto luogo e così bloccare il relativo pagamento, potrebbe favorire l’insorgere di relazioni lavorative regolate in nero. In quinto luogo, per i committenti persone fisiche non esercenti attività di impresa, non è chiaro, vista la natura oraria e standardizzata del voucher, se è possibile remunerare la prestazione lavorativa con importi diversi da multipli del taglio minimo (10 euro). La completa dematerializzazione dei voucher e il meccanismo previsto per i flussi finanziari tra committente, Inps e prestatore di lavoro potrebbero consentire di mantenere il valore unitario del voucher esclusivamente quale minimo retributivo per ora di lavoro e consentire compensi che non risultino necessariamente multipli del minimo, riducendo potenziali rigidità di negoziazione tra questo e il committente. Se infatti il committente è obbligato a un incremento discreto, è più probabile che faccia resistenza a riconoscerlo o a ricorrere al lavoro irregolare. Infine, date le caratteristiche socio-economiche del prestatore potenziale, appaiono elevati i tempi di attesa per l’accredito dei compensi da parte dell’Inps, che deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata l’attività (nella normativa preesistente la remunerazione avveniva in maniera più tempestiva, quasi immediata).