Una mappa dei canali di pensionamento con requisiti ridotti previsti dal DDL di bilancio per il 2017
Dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il disegno di legge di bilancio per il 2017 contiene sei misure per favorire l’accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma “Fornero” del 2011 (si veda il Rapporto sulla politica di bilancio 2017): l’APE sociale, l’anticipo per i lavoratori precoci, l’anticipo per i lavoratori con periodi di carriere in attività usuranti, l’ottava salvaguardia, l’ampliamento (seppur limitato) dell’”Opzione donna” e il rifinanziamento per gli anni 2017-2021 dei pensionamenti di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione/riorganizzazione.
Questo breve commento si focalizza sulle prime quattro misure, che coinvolgono risorse relativamente maggiori e si rivolgono a platee più ampie. L’APE sociale è avviata in modalità sperimentale per il biennio 2017-18 ed entro il 10 settembre 2018 il Governo formulerà proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione; le misure per i precoci e per i lavoratori che svolgono attività usuranti introducono modifiche permanenti; l’ottava salvaguardia, come già le precedenti sette, ha natura temporanea e si rivolge a predefiniti gruppi di lavoratori che presentavano specifici requisiti al momento dell’entrata in vigore della riforma “Fornero” nel 2011. A ognuna delle misure è assegnato un tetto massimo di spesa, raggiunto il quale l’accesso è dilazionato nel tempo o razionato. Nessuna delle misure è provvista di una prova dei mezzi.
Le seguenti tavole schematizzano i canali di pensionamento anticipato qui sopra elencati. Nella prima colonna della tavola n. 1 compaiono le cinque categorie di soggetti/lavoratori destinatari dell’Ape sociale e/o dell’anticipo per precoci e usurati; percorrendo la tavola per riga, si leggono le agevolazioni riconosciute dal DDL di bilancio distinte per canale di pensionamento. In corrispondenza della prima e della seconda categoria la tavola n. 2 riporta anche i sei gruppi di lavoratori interessati dall’ottava salvaguardia (ultima colonna). La ragione sta nel fatto che l’ottava salvaguardia e una parte sia dell’APE sociale sia dell’anticipazione per i precoci si indirizzano alle medesime due macro-aree di bisogno: coloro che per varie ragioni hanno cessato di lavorare e sono in attesa della prima possibilità utile di pensionamento, e i lavoratori che assistono familiari affetti da disabilità grave con conseguenti problemi di conciliazione con il lavoro.
Al di là dei dettagli di funzionamento, emerge una considerazione di carattere generale. Sinora le deroghe alla riforma “Fornero” sono state tutte veicolate da salvaguardie a frequenza annuale o infra-annuale (si veda il Focus tematico n. 2/ 23 febbraio 2016), rivolte esclusivamente al passato, cioè a gruppi di lavoratori che, diversi per quanto riguarda altri requisiti, nel 2011 condividevano tutti una sufficiente prossimità al pensionamento. Di salvaguardia in salvaguardia questo requisito comune si è dilatato, e l’ottava salvaguardia è giunta a includere coloro che, con le vecchie regole, avrebbero visto decorrere la pensione entro 7 anni dall’entrata in vigore della riforma “Fornero” (6 gennaio 2019). I nuovi canali di pensionamento – APE sociale e anticipo per precoci e usurati – provano a incorporare direttamente nelle regole del sistema pensionistico spazi di flessibilità per fattispecie ritenute meritevoli di attenzione anche per il futuro.
In altri termini, si avvia il superamento della logica sanatoria delle salvaguardie e si inizia a costruire una flessibilità ragionata e selettiva, in grado di combinare positivamente deroghe basate sulle caratteristiche del lavoratore e requisiti di pensionamento crescenti per rispondere all’allungamento della vita e all’invecchiamento della popolazione (si veda il Focus tematico n. 6/ 4 agosto 2016).
Da un altro punto di vista, la compresenza di interventi ispirati a logiche diverse può adesso implicare trattamenti differenziati tra lavoratori. Chi riesce a beneficiare della nuova salvaguardia, per esempio, può pensionarsi con i requisiti pre riforma “Fornero” (le cosiddette “quote”) e senza riduzioni dell’assegno, mentre chi accede all’APE sociale, oltre a soddisfare requisiti anagrafico-contributivi diversi, riceve una indennità pari al massimo a 1.500 euro al mese sino al compimento dei normali requisiti di pensionamento.
Tale potenziale fonte di discriminazione suggerisce di valutare se effettivamente vi siano ancora categorie di lavoratori per le quali è necessario proseguire in salvaguardia, e di concentrarsi sul disegno degli altri tre canali di pensionamento flessibile, quelli a valenza strutturale, di modo da convogliarvi le risorse disponibili in base a più efficaci e trasparenti ordini di priorità.