4 luglio 2024 | Il 30 aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Patto di Stabilità e Crescita (PSC) della UE che segue un approccio basato su aggiustamenti di bilancio specifici per Paese. In questa Nota di lavoro sono stati predisposti alcuni scenari di medio periodo che descrivono l’evoluzione del rapporto tra il debito e il PIL e delle principali variabili di finanza pubblica, utilizzando la metodologia per la valutazione della sostenibilità del debito (Debt sustainability analysis, DSA) sviluppata dall’UPB e adattata per essere coerente con il nuovo PSC. Gli scenari sono confrontati con quelli coerenti con i requisiti stabiliti nelle proposte legislative iniziali presentate dalla Commissione europea nell’aprile 2023 e con quelli che ipotizzano la convergenza del saldo strutturale verso l’obiettivo di bilancio a medio termine (OMT), ovvero una delle principali regole del precedente PSC. Questi scenari mostrano che il consolidamento di bilancio pluriennale, coerente con il nuovo PSC, è stimato in un aggiustamento annuale del saldo primario strutturale di circa 1 punto percentuale di PIL con un percorso di aggiustamento in quattro anni e di circa 0,5-0,6 punti percentuali con un percorso di aggiustamento in sette anni. Non emergono differenze sostanziali tra l’aggiustamento richiesto dalla versione finale del PSC e quello richiesto dalla proposta della Commissione europea. Infatti, il documento mostra che, nel caso dell’Italia, la salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito, introdotta nella versione finale del PSC, non è vincolante, mentre la salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo è vincolante solo dopo il periodo di aggiustamento, anche se solo in alcuni scenari e per un numero limitato di anni. Infine, il confronto tra il consolidamento di bilancio coerente con la precedente convergenza all’OMT e quello coerente con il nuovo PSC mostra che quest’ultimo implica lo stesso aggiustamento annuale o uno più basso nel caso di un periodo di aggiustamento in sette anni, mentre ne richiede uno maggiore durante un periodo di aggiustamento in quattro anni. Tuttavia, nel nuovo quadro di regole, dopo il periodo di aggiustamento è necessario un consolidamento significativamente inferiore.